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Software originale: la normativa
Il diritto d’autore
Il software è "opera dell'ingegno" ed è protetto in Italia e in molte altre nazioni dalle leggi sul "diritto d'autore". La legge italiana in materia risale al 1941: da allora ha subito numerose modifiche per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto tecnologici, degli ultimi settant’anni.
L'Articolo 1 della legge afferma:
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
… Sono altresì protetti i programmi per elaboratore… nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Il diritto alla copia
Il primo Paese a sancire che la proprietà dell'opera dell'ingegno appartiene all'autore è stato l’Inghilterra nel XVIII secolo. Hanno poi percorso la stessa strada gli Stati Uniti (1790), la Francia (1791) e, nel 1838, l’Italia con lo Statuto Albertino. Nel 1941 la legge italiana riconosce all'autore il diritto esclusivo allo sfruttamento economico dell'opera, a vederne sempre riconosciuta la paternità e l'integrità nelle pubblicazioni, nonché a scegliere se e quando pubblicarla o lasciarla inedita.
La più recente novità legislativa sul tema è il “Decreto Sviluppo” e riguarda soprattutto la pirateria all’interno di aziende ed enti pubblici. Come riportato nel sito di BSA - Business Software Alliance, le nuove norme prevedono oggi una responsabilità amministrativa specifica in capo all'ente (persona giuridica pubblica o privata) per la violazione delle norme previste dalla legge sul diritto d'autore a tutela dei programmi per elaboratore (oltre che delle altre opere dell'ingegno). Questo è valido qualora i reati siano stati commessi nell'interesse o nel vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa. Ma anche da persone che esercitano la gestione e il controllo dello stesso.
D’ora in avanti, dunque, l'ente potrà essere condannato oltre che in sede civile anche in sede penale amministrativa, con sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 775.000 euro, e con sanzioni interdittive. Non solo: i soggetti che rivestono ruoli di vertice potranno essere ritenuti a loro volta responsabili nel caso in cui abbiano omesso di adottare le necessarie policy finalizzate a evitare la commissione del reato, con un impatto gravemente lesivo per la reputazione della società.
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